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Codice della crisi d’impresa: gli strumenti dal più leggero al più pesante

Il Codice della crisi offre una scala di strumenti: dagli assetti che accendono l’allarme alle trattative riservate, dagli accordi con i creditori al concordato. Prima si interviene, più leggero è lo strumento.

Redazione Strategic 8 min di lettura
Copertina: «Crisi d’impresa: dal più leggero al più pesante», Crisi e risanamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14/2019) non offre un solo rimedio, ma una scala. In alto ci sono gli strumenti che l’imprenditore usa da solo o con pochi interlocutori, in modo riservato: gli assetti che segnalano per tempo i problemi, la composizione negoziata con un esperto, il piano attestato di risanamento. Scendendo si trovano gli accordi con i creditori che il tribunale deve omologare, cioè approvare, poi il concordato preventivo e, in fondo, la liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento. La regola pratica è una: prima ci si muove, più leggero è lo strumento che si può usare e più possibilità ha l’azienda di continuare a lavorare. La scelta si fa con i legali e i commercialisti dell’impresa; questa è una mappa per orientarsi.

Quando è il momento di muoversi?

Il Codice definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta quando i flussi di cassa previsti non bastano a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi. Non serve aspettare il bilancio per accorgersene. L’articolo 3 elenca segnali concreti:

  • stipendi scaduti da almeno trenta giorni per oltre la metà del totale mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, superiori a quelli non ancora scaduti;
  • esposizioni verso banche e intermediari scadute, o oltre i limiti degli affidamenti, da più di sessanta giorni, se valgono almeno il 5 per cento del totale;
  • debiti con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate o Agenzia delle entrate-Riscossione oltre le soglie di legge.

Per questi ultimi sono gli stessi enti a scrivere all’impresa, e al collegio sindacale se esiste. Anche organo di controllo e revisore devono segnalare per iscritto agli amministratori le condizioni per avviare la composizione negoziata. Sugli indizi che arrivano prima dei numeri, l’Osservatorio ha pubblicato una guida ai segnali di crisi che arrivano prima del bilancio.

Quali strumenti offre il Codice, in una tabella?

Strumento Per chi e quando Tribunale Che cosa permette
Assetti adeguati Ogni impresa, sempre No Vedere la crisi in tempo e reagire
Composizione negoziata Imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio, con un risanamento ragionevolmente possibile Solo per misure protettive e alcune autorizzazioni (artt. 19 e 22) Trattative riservate con l’aiuto di un esperto indipendente
Piano attestato di risanamento Impresa in crisi o insolvente No Accordi privati con i creditori, al riparo dalla revocatoria
Convenzione di moratoria Impresa che deve gestire in via provvisoria la crisi Solo in caso di opposizione Dilazioni valide anche per i non aderenti della stessa categoria
Accordi di ristrutturazione dei debiti Impresa non minore in crisi o insolvente Sì, per l’omologazione Accordo con creditori che hanno almeno il 60 per cento dei crediti
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione Impresa commerciale non minore in crisi o insolvente Sì Distribuzione del valore anche fuori dall’ordine dei privilegi, con il sì di tutte le classi
Concordato preventivo Impresa commerciale non minore in crisi o insolvente Sì, con un commissario giudiziale Continuità o liquidazione, con il voto dei creditori
Liquidazione giudiziale Impresa commerciale non minore insolvente Sì Vendita dei beni per pagare i creditori

Che cosa chiede il primo gradino, quello degli assetti?

Chi amministra una società deve dotarla di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (articolo 2086 del codice civile, richiamato dall’articolo 3 del Codice). In pratica: una previsione di cassa ad almeno dodici mesi, indicatori che confrontano i debiti con la capacità di pagarli, qualcuno che li legge con regolarità e l’impegno ad agire quando si accendono. Non è uno strumento per uscire dalla crisi; è ciò che permette di usare i gradini successivi quando sono ancora leggeri.

Che cos’è la composizione negoziata e quando si usa?

È un percorso volontario e riservato. L’imprenditore chiede alla camera di commercio, attraverso una piattaforma telematica nazionale, la nomina di un esperto indipendente che facilita le trattative con creditori e altre parti interessate. Sulla piattaforma c’è anche un test pratico per capire se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Con la domanda si caricano, tra l’altro, bilanci, progetto di piano, elenco dei creditori e certificati dei debiti fiscali e contributivi.

L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione e, nei casi previsti, può proseguire per non oltre altri centottanta. Se serve, l’imprenditore chiede misure protettive, che limitano le azioni dei creditori durante le trattative: il tribunale le conferma per un periodo fra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta. In questo caso la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese. Le trattative possono chiudersi con un contratto, una convenzione di moratoria o un accordo firmato anche dall’esperto, oppure portare agli altri strumenti.

Quando basta un piano attestato di risanamento?

Il piano attestato (articolo 56) resta fuori dal tribunale. L’imprenditore scrive un piano con data certa che descrive cause della crisi, strategie, creditori coinvolti, eventuale finanza nuova e tempi; un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità. Pubblicarlo nel registro delle imprese è una scelta dell’impresa.

Il vantaggio principale riguarda la revocatoria, l’azione con cui, in una successiva liquidazione giudiziale, si possono rimettere in discussione pagamenti e garanzie dei mesi precedenti. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano, e indicati nel piano stesso, ne restano esclusi, salvo dolo o colpa grave (articolo 166). Perché funzioni, però, bisogna arrivarci prima che la cassa sia finita, come spiega l’analisi sul piano attestato di risanamento.

Come funzionano gli accordi con i creditori approvati dal tribunale?

Per effetti più forti serve l’omologazione del tribunale.

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 57): l’impresa si accorda con creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti; gli altri vanno pagati per intero entro centoventi giorni dall’omologazione o dalla scadenza. La soglia si dimezza, al 30 per cento, negli accordi agevolati, se l’impresa non chiede dilazioni ai creditori estranei e rinuncia alle misure protettive (articolo 60).
  • Accordi a efficacia estesa (articolo 61): se aderisce il 75 per cento dei crediti di una categoria omogenea, gli effetti si estendono ai non aderenti della stessa categoria, a condizioni precise e solo con un piano che prosegue l’attività.
  • Convenzione di moratoria (articolo 62): con la stessa soglia del 75 per cento per categoria, dilazioni e sospensioni delle azioni valgono anche per chi non ha firmato, senza imporre rinunce al credito.
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis): consente di distribuire il valore anche in deroga all’ordine dei privilegi, ma richiede l’approvazione di tutte le classi di creditori.

Quando si arriva al concordato preventivo?

Il concordato (articolo 84) è la procedura più strutturata prima della liquidazione. L’impresa propone ai creditori un piano che deve dare loro almeno quanto otterrebbero da una liquidazione giudiziale. Può essere:

  • in continuità, diretta se l’attività prosegue con lo stesso imprenditore, indiretta se prosegue con un altro soggetto, per esempio dopo una cessione o un affitto d’azienda;
  • liquidatorio, con la vendita del patrimonio: servono allora risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10 per cento e assicurino ai creditori chirografari, cioè senza garanzie, almeno il 20 per cento dei loro crediti.

I creditori votano, un commissario giudiziale vigila, il tribunale omologa. Esiste anche un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 25-sexies), a cui si accede solo dopo una composizione negoziata: quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte in buona fede ma le altre soluzioni non sono praticabili, l’imprenditore può proporlo entro sessanta giorni dalla relazione finale.

Che cosa c’è in fondo alla scala, e per le imprese minori?

La liquidazione giudiziale (articolo 121) riguarda l’imprenditore commerciale insolvente che non è un’impresa minore. Le imprese minori, cioè quelle che restano entro tutte e tre le soglie di attivo, ricavi e debiti fissate dall’articolo 2, seguono invece le procedure di sovraindebitamento con l’aiuto degli organismi di composizione della crisi (OCC): per esempio il concordato minore, quando consente di proseguire l’attività, o la liquidazione controllata.

Come si sceglie lo strumento?

Poche domande, da affrontare con i propri consulenti:

  1. Quanta cassa resta? Senza qualche mese di autonomia, gli strumenti riservati arrivano tardi.
  2. Chi sono i creditori principali? Banche, fisco ed enti previdenziali, fornitori: regole e interessi diversi.
  3. Serve protezione dalle azioni dei creditori? Allora entrano in gioco misure protettive e tribunale.
  4. L’attività può continuare? Con un nucleo sano si privilegiano gli strumenti in continuità.
  5. Quanta riservatezza serve? Clienti e fornitori reagiscono alla pubblicità delle procedure.

Nelle società, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori e risulta da un verbale notarile iscritto nel registro delle imprese (articolo 120-bis).

Uno scenario tipico: un’impresa meccanica perde un cliente importante, accumula ritardi con i fornitori e riceve la segnalazione dell’Agenzia delle entrate per l’IVA non versata. Con alcuni mesi di cassa davanti, chiede la composizione negoziata e chiude con un piano attestato. Un anno dopo, a cassa esaurita, le strade sarebbero state molto più strette.

E a San Marino? Il Codice della crisi è una legge italiana. Per le imprese sammarinesi il quadro è diverso: va valutato caso per caso.

In sintesi

  • Il Codice della crisi offre una scala di strumenti: più presto si interviene, più leggero è lo strumento disponibile.
  • La crisi si riconosce dai flussi di cassa dei dodici mesi successivi e dai segnali dell’articolo 3, prima che dal bilancio.
  • Composizione negoziata e piano attestato sono riservati e restano in gran parte fuori dal tribunale.
  • Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e piano soggetto a omologazione vincolano anche creditori che non hanno firmato, a condizioni precise.
  • Il concordato preventivo può essere in continuità o liquidatorio; la liquidazione giudiziale è l’ultimo gradino, e le imprese minori seguono le procedure di sovraindebitamento.

Domande frequenti

La composizione negoziata finisce nei registri pubblici?

Le trattative sono riservate. Se però l’imprenditore chiede le misure protettive, la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e i creditori ne vengono a conoscenza.

Chi decide di avviare uno strumento di regolazione della crisi in una società?

Gli amministratori, in via esclusiva. Il Codice prevede che la decisione risulti da un verbale redatto da un notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese.


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Fonti

Consultate il 16 settembre 2026.

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