Una notizia sull’azienda è sbagliata: come chiedere la rettifica
Quando un giornale scrive una cosa inesatta sull’azienda lo strumento principale è la rettifica: quando la legge la impone, come si scrive una richiesta che viene pubblicata e come si lavora con le redazioni.

Quando un giornale pubblica una notizia inesatta sull’azienda, lo strumento principale è la rettifica: una correzione, pubblicata dalla stessa testata, che riporta i fatti come stanno. Per quotidiani, periodici e agenzie di stampa la legge sulla stampa obbliga il direttore responsabile a pubblicarla, entro limiti precisi; per le testate online il quadro va valutato con un legale, ma il codice deontologico dei giornalisti chiede comunque di correggere gli errori. Una richiesta ben fatta è breve, indirizzata al direttore, riferita alle frasi contestate e accompagnata dai documenti. Prima di scriverla, però, bisogna chiedersi che cosa c’è di sbagliato: non tutto ciò che è sgradito è inesatto.
Fatto vero, inesatto o falso: che cosa è stato scritto?
La rettifica serve per i fatti inesatti o falsi, non per le critiche. Prima di muoversi si legge l’intero articolo, non solo il titolo inoltrato da un collega, e si separano le affermazioni una per una.
| Che cosa è uscito | Esempio | Strumento di solito adatto |
|---|---|---|
| Fatto vero e sgradito | Un contenzioso effettivamente in corso | Nessuna rettifica: una posizione ufficiale breve, se utile |
| Fatto vero ma incompleto | Una causa citata senza dire che è stata vinta in primo grado | Richiesta di aggiornamento o integrazione alla redazione |
| Fatto inesatto | Numeri sbagliati, date confuse, omonimie | Richiesta di rettifica con i documenti |
| Fatto falso e lesivo | Accuse senza fondamento | Rettifica e valutazione legale |
| Opinione o critica | Un commento duro sulla qualità del servizio | Nessuna rettifica; eventualmente una replica |
La critica, anche aspra, è legittima quando riguarda fatti veri. Trattarla come un errore da correggere porta a richieste respinte e, spesso, a un secondo articolo sulla reazione dell’azienda.
Quando la legge obbliga a pubblicare la rettifica?
La legge sulla stampa (articolo 8 della legge 47/1948) obbliga il direttore responsabile di un quotidiano, di un periodico o di un’agenzia di stampa a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche di chi si è visto attribuire atti, pensieri o affermazioni ritenuti lesivi o contrari a verità, purché il testo non abbia contenuto penalmente rilevante.
Le regole principali:
- per i quotidiani la rettifica va pubblicata entro due giorni dalla richiesta, in testa di pagina e nella stessa pagina della notizia;
- il testo deve riferirsi allo scritto contestato e può arrivare a trenta righe;
- se la rettifica non esce nei tempi e nei modi previsti, si può chiedere al giudice di ordinarne la pubblicazione con un provvedimento d’urgenza.
E per i giornali online?
Il discorso è più articolato. Con la sentenza n. 31022 del 2015 le Sezioni unite penali della Cassazione hanno avvicinato la testata giornalistica telematica registrata alla stampa tradizionale. Quali regole si applichino al singolo sito, che sia una testata registrata, un blog o un aggregatore, va valutato con un legale.
C’è poi la deontologia, che vale per ogni giornalista a prescindere dal mezzo. Il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, in vigore dal 1° giugno 2025, chiede di rettificare con tempestività e con il giusto rilievo le informazioni che si rivelano inesatte, anche senza una richiesta, e di favorire le repliche di chi si ritiene danneggiato. Per una redazione seria è un argomento concreto, più di una minaccia.
Come si scrive una richiesta che viene pubblicata?
Una richiesta efficace:
- è indirizzata al direttore responsabile, per posta elettronica certificata o comunque in forma tracciabile;
- indica testata, data, titolo dell’articolo e frasi contestate, parola per parola;
- propone un testo breve e fattuale, entro le trenta righe, senza giudizi su chi ha scritto;
- allega i documenti che provano la versione corretta: visura, sentenza, comunicazione dell’autorità, bilancio;
- indica una persona dell’azienda raggiungibile dalla redazione per le verifiche.
Un esempio di testo: «Nell’articolo pubblicato il 12 settembre si legge che la società è indagata per violazioni ambientali. La notizia non riguarda la nostra società, ma un’impresa con denominazione simile e sede in un altro comune, come risulta dalla visura allegata. Chiediamo la pubblicazione di questa rettifica ai sensi dell’articolo 8 della legge 47/1948.»
Le parole contano: un testo che accusa il giornalista o allarga la polemica ad altri temi offre alla redazione un motivo per non pubblicarlo, e ai lettori un’altra storia da seguire.
Come si lavora con le redazioni?
Spesso una telefonata al direttore o al caporedattore, con i documenti già pronti, sistema un errore in poche ore: le redazioni hanno interesse a correggere, perché l’errore danneggia anche la loro credibilità. La richiesta scritta resta comunque utile, perché lascia traccia e fissa i tempi.
Qualche regola aiuta nel rapporto, prima e dopo:
- una sola persona tiene i contatti con la stampa, con i riferimenti sempre aggiornati sul sito;
- i dati essenziali dell’azienda, come ragione sociale, sedi e attività, sono pubblicati e facili da trovare, così gli errori di identificazione diventano più rari;
- si risponde alle richieste di commento prima della pubblicazione, anche solo per dire che cosa si può confermare: un articolo scritto senza la versione dell’azienda è quello che più facilmente contiene errori;
- si ringrazia per la correzione, senza trionfalismi sui propri canali.
Conviene anche pensare a dove verrà cercata la versione dell’azienda. Motori di ricerca e assistenti di intelligenza artificiale riprendono ciò che trovano pubblicato: una pagina con i fatti, chiara e datata, affianca la notizia corretta.
E se la rettifica non basta?
A volte il contenuto non sta su una testata ma su social e siti che non sono giornali, oppure l’errore è diventato una campagna. In quel caso contano altri strumenti: le segnalazioni previste dal Digital Services Act, la conservazione delle prove, la valutazione di una querela nei tempi fissati dalla legge. La sequenza delle prime ore è descritta nella guida alla crisi reputazionale online; se la notizia riguarda un attacco informatico, valgono anche le indicazioni su chi decide, chi comunica e cosa conservare.
Per le persone citate per nome, come un amministratore o un dipendente, il GDPR prevede a certe condizioni la cancellazione e la deindicizzazione dai motori di ricerca. Il GDPR protegge però i dati delle persone fisiche, non quelli delle società (considerando 14): l’azienda in quanto tale non può invocarlo.
Scenario tipico. Un sito d’informazione locale scrive che un’azienda è indagata per un’irregolarità ambientale, confondendola con un’impresa dal nome simile. L’azienda raccoglie visura e documenti, telefona al direttore, invia la richiesta scritta di rettifica e avvisa i clienti principali con un messaggio breve. La correzione esce il giorno dopo, con il giusto rilievo, e la pagina aziendale con i fatti resta come riferimento per chi cerca.
E a San Marino? Le norme citate sono italiane ed europee. Per le imprese e le testate sammarinesi il quadro è diverso: va valutato caso per caso.
In sintesi
- La rettifica serve per i fatti inesatti o falsi; per le critiche e i fatti veri servono altri strumenti.
- Per quotidiani, periodici e agenzie la legge sulla stampa obbliga a pubblicarla, entro trenta righe e con tempi precisi.
- Per le testate online il quadro si valuta con un legale; la deontologia chiede comunque di correggere gli errori.
- La richiesta va al direttore responsabile, cita le frasi contestate, propone un testo breve e allega i documenti.
- Un rapporto ordinato con le redazioni previene molti errori e ne accorcia la correzione.
Domande frequenti
Il giornale è obbligato a pubblicare la nostra rettifica?
Per quotidiani, periodici e agenzie di stampa la legge sulla stampa prevede l’obbligo, entro limiti precisi: la rettifica deve riferirsi allo scritto contestato, restare entro trenta righe e non avere contenuto penalmente rilevante. Per le testate online conviene valutare il caso con un legale; il codice deontologico chiede comunque di correggere le informazioni inesatte.
Possiamo chiedere di cancellare l’articolo?
Una notizia vera e di interesse pubblico, di norma, resta. Si può chiedere di correggerla, aggiornarla o integrarla. Per le persone fisiche citate esistono, a certe condizioni, la cancellazione e la deindicizzazione previste dal GDPR.
La rettifica può contenere la nostra opinione sull’articolo?
Deve riferirsi ai fatti contestati. Commenti sul giornalista o sulla testata allungano il testo, possono renderlo non pubblicabile e spostano l’attenzione dall’errore alla polemica.
Conviene rispondere anche nei commenti all’articolo?
Una volta sola, con garbo e con i fatti, se aiuta chi legge. Le discussioni lunghe nei commenti tengono viva la notizia e raramente fanno cambiare idea a qualcuno.
Leggere che cosa si dice dell’azienda nelle fonti aperte, preparare le richieste di rettifica e gestire i rapporti con le redazioni nei momenti delicati è il lavoro della divisione Comunicazione e intelligence di Strategic; le eventuali azioni legali si decidono con i vostri legali.
Fonti
Consultate il 16 settembre 2026.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, articolo 8, Normattiva
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, articoli 16 e 17
- Ordine dei giornalisti, Entrato in vigore dal 1° giugno il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), considerando 14 e articolo 17, EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), EUR-Lex
- Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 31022 del 2015, sulla testata giornalistica telematica (testo nella banca dati ItalgiureWeb della Corte)
ApprofondisciComunicazione e intelligenceComunicazione nei momenti delicati, gestione delle crisi di reputazione e lettura di ciò che si dice dell’azienda nelle fonti pubbliche.


