Al contenuto

STRATEGICRepubblica di San Marino

Contatti
BLKSoci e governance

Dissidio tra soci: mediazione, uscita negoziata e arbitrato prima del tribunale

Quando il conflitto tra soci è aperto, la causa non è l’unica strada. Come funzionano mediazione, uscita negoziata e arbitrato, quando si possono usare, che cosa garantiscono e che cosa no.

Redazione Strategic 12 agosto 2026 Aggiornato il 16 settembre 2026 7 min di lettura
Dissidio tra soci: mediazione, uscita negoziata e arbitrato prima del tribunale

Quando un dissidio tra soci si è aperto, prima della causa esistono tre strade: la mediazione davanti a un organismo abilitato, l’uscita negoziata di uno dei soci e l’arbitrato, se lo statuto o un accordo tra le parti lo prevede. Sono più riservate di un processo e, se si imboccano presto, lasciano più possibilità di salvare l’azienda. Nessuna garantisce un accordo, e tutte richiedono gli avvocati delle parti.

Scenario tipico. Due soci fondano un’azienda, si dividono i ruoli e crescono insieme per anni. Poi uno dei due comincia a rispondere alle email mettendo in copia il proprio avvocato. Nessuno lo dice ad alta voce, ma da quel momento ogni decisione operativa diventa una trattativa. I fornitori se ne accorgono, le banche anche. I dipendenti se ne accorgono per primi.

Perché il costo vero è l’attesa?

Un dissidio tra soci è un conflitto sui diritti, sui ruoli o sul futuro della società che i soci non riescono più a risolvere da soli. Chi l’ha vissuto lo sa: la parte più dannosa raramente è la causa. È il periodo che la precede, in cui nessuno decide, nessuno firma e nessuno si assume la responsabilità di dire che così non si può andare avanti. In quella zona grigia si perdono clienti, si fermano gli investimenti, se ne vanno i dirigenti migliori.

Alcuni segnali dicono che il conflitto è già operativo, anche se nessuno lo ammette:

  • le decisioni ordinarie richiedono riunioni straordinarie;
  • tutto passa per iscritto, anche ciò che prima si diceva a voce;
  • un socio costruisce una versione dei fatti parallela con dipendenti o fornitori;
  • compaiono avvocati prima ancora di una proposta;
  • si chiedono copie di documenti e verbali che nessuno aveva mai chiesto.

Quando il conflitto esce allo scoperto, con una diffida o una notizia che circola nel settore, gestirlo con discrezione diventa molto più difficile.

Quali sono le strade prima del tribunale?

Mediazione Uscita negoziata Arbitrato
Che cos’è Un procedimento con un mediatore neutrale, presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia Una trattativa tra le parti, assistite dai loro avvocati e consulenti, per l’uscita di un socio Un giudizio privato: uno o più arbitri decidono la controversia
Quando si può usare Sempre, se le parti lo scelgono; in alcune materie è obbligatoria prima della causa; può essere prevista dallo statuto Sempre, se le parti vogliono trattare Solo se c’è una clausola compromissoria nello statuto o un accordo scritto tra le parti
Chi decide Le parti Le parti Gli arbitri
Riservatezza Il procedimento è riservato per legge Dipende dagli accordi di riservatezza firmati Il procedimento non si svolge in udienze pubbliche
Esito Un accordo, che a certe condizioni ha valore di titolo esecutivo Un contratto di cessione delle quote o di recesso Un lodo vincolante, impugnabile solo per motivi limitati

Come funziona la mediazione, e quando è obbligatoria?

La mediazione civile è regolata in Italia dal decreto legislativo 28/2010. Il mediatore non decide: aiuta le parti a trovare un accordo. Chi partecipa al procedimento ha un obbligo di riservatezza, e ciò che si dice non può essere usato nel processo successivo, salvo le eccezioni previste dalla legge.

In alcune materie la mediazione è una condizione per poter andare in giudizio. Con la riforma entrata in vigore nel 2023 l’elenco comprende anche le controversie nelle società di persone. Per le società di capitali la mediazione può essere resa obbligatoria da una clausola dello statuto, e il giudice può comunque disporla durante la causa. La legge ne fissa anche la durata massima, oggi sei mesi, prorogabile con l’accordo scritto delle parti.

Una distinzione importante: un consulente di direzione può preparare il confronto, aiutare i soci a mettere in fila fatti e numeri e facilitare il dialogo, ma non è un mediatore ai sensi di legge. La mediazione in senso proprio si svolge solo presso un organismo iscritto.

Come si prepara un’uscita negoziata?

Quando la relazione non si può più ricomporre ma l’azienda va salvata, la soluzione più frequente è che uno dei soci esca. La domanda non è se, ma come. Gli elementi da mettere sul tavolo, con i propri avvocati e commercialisti:

  • il valore della quota, stimato con un metodo condiviso, meglio se da un esperto indipendente scelto insieme;
  • le modalità di pagamento: in un’unica soluzione o dilazionato, con quali garanzie;
  • una parte di prezzo legata ai risultati futuri (in inglese earn-out), se il valore dipende ancora dal socio che esce;
  • il patto di non concorrenza, che per il codice civile deve essere scritto, limitato a una zona o a un’attività e non può superare i cinque anni;
  • le garanzie personali che il socio uscente ha dato alle banche, da liberare o sostituire;
  • il passaggio dei clienti e dei rapporti che facevano capo a lui;
  • la comunicazione a dipendenti, clienti e banche, concordata tra le parti.

Accanto alla trattativa esiste il recesso, cioè il diritto di uscire dalla società nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, con il rimborso della quota. Un’uscita ben negoziata si chiude con un contratto, non con una sentenza, e protegge entrambe le parti da una causa che per anni bloccherebbe finanziamenti e operazioni straordinarie.

Quando si può andare in arbitrato?

L’arbitrato richiede il consenso delle parti. Nelle società si esprime di solito con una clausola compromissoria nello statuto, regolata dall’art. 838-bis del codice di procedura civile. I punti essenziali:

  • la clausola può devolvere agli arbitri le liti tra soci, o tra soci e società, su diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
  • a pena di nullità, deve affidare la nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società;
  • per introdurla o toglierla serve il voto di soci che rappresentano almeno due terzi del capitale, e chi non è d’accordo può recedere;
  • non si applica alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Se lo statuto non la prevede, le parti possono firmare un accordo per affidare quella specifica lite agli arbitri. I costi dipendono dal valore della controversia e dal numero degli arbitri: vanno chiesti in anticipo, perché non sempre sono inferiori a quelli di una causa.

Perché la riservatezza è parte della soluzione?

Un dissidio tra soci che diventa pubblico danneggia l’azienda anche se poi si risolve bene. I concorrenti lo usano, i clienti se ne accorgono, le banche rivedono le linee di credito. Se il conflitto arriva sui giornali o sui social, si aggiunge una crisi reputazionale da gestire nelle prime ore.

Per questo il confronto va preparato lontano da occhi esterni, con poche persone e regole scritte. È il lavoro di Blackroom, la consulenza direzionale riservata di Strategic: un accordo di riservatezza firmato prima di entrare nel merito, accesso su valutazione, mai un incarico per due parti contrapposte nella stessa questione, sempre insieme ai legali. Un accordo negoziato con calma tiene meglio di uno strappato sotto pressione.

Il momento giusto per muoversi non è la prima diffida. È quando le riunioni ordinarie smettono di essere ordinarie: spesso il dissidio nasce da uno stallo tra soci lasciato durare troppo, o da un passaggio generazionale rimasto a metà.

In sintesi

  • Prima della causa esistono tre strade: mediazione, uscita negoziata, arbitrato.
  • La mediazione si svolge presso un organismo iscritto; in alcune materie, comprese le società di persone, è obbligatoria.
  • L’uscita negoziata richiede un accordo su valore, pagamento, non concorrenza e garanzie.
  • L’arbitrato è possibile solo con una clausola nello statuto o un accordo scritto tra le parti.
  • La riservatezza protegge il valore dell’azienda mentre il conflitto si risolve.

Domande frequenti

La mediazione è obbligatoria in un conflitto tra soci?

Dipende dal tipo di società e dallo statuto. Nelle società di persone la legge la richiede prima di andare in giudizio. Nelle società di capitali lo diventa se lo statuto contiene una clausola di mediazione, e il giudice può comunque disporla durante la causa. Il legale verifica il caso concreto.

Se nello statuto non c’è la clausola compromissoria, si può fare un arbitrato?

Sì, se tutte le parti coinvolte firmano un accordo scritto con cui affidano quella specifica controversia agli arbitri. Senza il consenso di tutti, la strada resta il giudice ordinario.

Un socio può uscire senza l’accordo degli altri?

In alcuni casi sì, con il recesso previsto dalla legge o dallo statuto, per esempio quando la società approva modifiche importanti, come il cambio dell’oggetto sociale, a cui il socio non ha dato il consenso. Il socio che recede ha diritto al rimborso della quota secondo le regole del codice civile. Fuori da questi casi serve un accordo.

Quanto dura una mediazione?

La legge fissa una durata massima, oggi di sei mesi, prorogabile con l’accordo scritto delle parti. Un accordo può arrivare anche prima, ma nessuno può prometterlo: dipende dalla distanza tra le posizioni e dalla volontà delle parti.

Quando un conflitto tra soci va fermato prima del tribunale, la pagina di Blackroom spiega come si chiede una valutazione riservata e come si svolge il lavoro, dal primo colloquio fino alla decisione.

Fonti

ApprofondisciBlackroomPer imprenditori e soci: conflitti societari, passaggio generazionale, cessioni e momenti delicati, sotto accordo di riservatezza.

Da leggere anche

Soci e governance →

Lavoriamo insieme

Parliamo della vostra situazione

Un primo colloquio riservato con chi conosce il tema: si capisce il problema, chi coinvolgere e se c’è un lavoro da fare.